Certificati Storici
Ultima modifica 26 settembre 2024
I CERTIFICATI STORICI vengono rilasciati a coloro che ne facciano richiesta su apposito modello, che verrà consegnato direttamente allo sportello, e certificano situazioni trascorse,
La Legge 12/11/2011 n. 183 art. 15 , entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha vietato agli Uffici Pubblici di rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Con la modifica apportate dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni. Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 citato dpr, in materia di controlli.
Pertanto il cittadino deve sempre rilasciare agli Enti Pubblici o Gestori di Pubblici Servizi e ai Privati l' autocertificazioni in sostituzione dei certificati .
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46 D.P.R.445/2000): NON SI PAGA, non è soggetta all'imposta di bollo nè diritto di segreteria, e non richiede l'autentica di firma.
Validità:
I certificati anagrafici e di stato civile hanno validità di 3 mesi dalla data di rilascio.
I certificati contenenti dati non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Tempi:
A vista, se in archivio corrente tramite il rilascio con elaboratore elettronico.
Se i dati devono essere reperiti nell’archivio storico, i tempi dipendono dall complessità della ricerca.
Quanto costa:
Tutte le certificazioni sono soggette all’imposta di bollo secondo quanto dispone il DPR 642/1972 successive modifiche ed integrazioni.
Costo del certificato € 16,00 marca da bollo € 0,50 diritti di segreteria.
Per gli usi indicati nella tabella Allegato B al DPR 642/1972, il certificato viene rilasciato in esenzione dal bollo e costa € 0,30.
Se i dati devono essere reperiti con ricerca nell’archivio storico, il costo dei diritti di segreteria è di € 5,20 per ogni nominativo, se il certificato è in bollo, di € 3,10 per ogni nominativo, se il certificato è in carta libera.
Normativa di riferimento:
La Legge 12/11/2011 n. 183 art. 15 , entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha vietato agli Uffici Pubblici di rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Con la modifica apportate dall'art. 30 bis Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") all'art. 2 del DPR n.445/2000 (in vigore dal 15 settembre 2020) anche i privati sono tenuti ad accettare le autocertificazioni. Modifiche sono state apportate anche alle disposizioni contenute nell'art. 71, comma 4 citato dpr, in materia di controlli.
Pertanto il cittadino deve sempre rilasciare agli Enti Pubblici o Gestori di Pubblici Servizi e ai Privati l' autocertificazioni in sostituzione dei certificati .
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46 D.P.R.445/2000): NON SI PAGA, non è soggetta all'imposta di bollo nè diritto di segreteria, e non richiede l'autentica di firma.
Validità:
I certificati anagrafici e di stato civile hanno validità di 3 mesi dalla data di rilascio.
I certificati contenenti dati non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Tempi:
A vista, se in archivio corrente tramite il rilascio con elaboratore elettronico.
Se i dati devono essere reperiti nell’archivio storico, i tempi dipendono dall complessità della ricerca.
Quanto costa:
Tutte le certificazioni sono soggette all’imposta di bollo secondo quanto dispone il DPR 642/1972 successive modifiche ed integrazioni.
Costo del certificato € 16,00 marca da bollo € 0,50 diritti di segreteria.
Per gli usi indicati nella tabella Allegato B al DPR 642/1972, il certificato viene rilasciato in esenzione dal bollo e costa € 0,30.
Se i dati devono essere reperiti con ricerca nell’archivio storico, il costo dei diritti di segreteria è di € 5,20 per ogni nominativo, se il certificato è in bollo, di € 3,10 per ogni nominativo, se il certificato è in carta libera.
Normativa di riferimento:
- LEGGE n. 1228/1954
- D.P.R. n. 223/1989
- Tabella D allegata alla Legge n. 604/1962
- D.P.R. n. 642/1972
- Tabella B allegata al DPR 642/72
- T.U. n. 445/2000
- LEGGE 120/2020